home
www.poker-sportivo.info
Abbiamo ottime ragioni di ritenere che il naturale sviluppo di molti internet point, nei mesi a seguire, sarà l'offrire ai propri utilizzatori la possibilità di giocare a poker online, utilizzando il centro trasmissione dati proprio come una "sala da poker virtuale".
La normativa vigente NON PERMETTE ANCORA ai Concessionari autorizzati dai Monopoli di Stato di offrire il Poker.
Nei mesi prossimi verrà data attuazione alla normativa che permette tale gioco anche online, naturalmente riservato ai giocatori registrati presso il Concessionario presso il quale intendono giocare.
Nasceranno quindi molte poker room virtuali, e la sede migliore potrebbe appunto essere l'internet point.
La Normativa per l'apertura e la gestione dell'internet point va seguita passo-passo, per evitare multe salatissime e la chiusura del locale.
CONSIGLIO:
Se il computer dal quale il giocatore accede al sito di gioco è "sigillato" e collegato solamente al sito del Concessionario (quindi non si può navigare in internet) allora NON SERVE il rispetto della normativa sugli internet point.
In questo caso potete tenere nella Vostra poker room quanti terminali volete ( per ulteriori informazioni a riguardo mandate una email alla Redazione di poker-sportivo.info dalla sezione "contattaci").
Fonti normative e documenti: INTERNET POINT
Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L. n. 259 del 1/08/2003 ) ha regolamentato anche l'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica come gli internet point, i phone center, fax ecc,
In particolare questi servizi sono disciplinati dall'articolo 25 e assoggettati ad un'autorizzazione generale. L'impresa interessata, con sede legale nella Regione deve presentare al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lazio una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, per l'offerta al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente ad altre informazioni.
La competenza a ricevere le dichiarazioni riguarda esclusivamente quelle che hanno per oggetto l'offerta al pubblico del servizio telefonico (Phone Center) ed il servizio internet (Internet point) in luoghi presidiati ai quali può aggiungersi il servizio fax, normalmente offerto unitamente ai suddetti servizi. L'Ispettorato Territoriale predispone apposita modulistica redatta in base all'allegato 9 del Codice :
Alla dichiarazione va allegata in originale la seguente documentazione:
- Certificato originale di iscrizione alla Camera di Commercio comprensivo di nullaosta antimafia ; ( N.B Allegare tale certificato solo se nello stesso è gia riportata l'attività dichiarata e l'unita locale nella quale viene iniziata l'attività ).- Casellario giudiziale del titolare dell'impresa o di tutti i componenti del C.D.A. o autocertificazione del legale rappresentante con allegata fotocopia del documento d'identità.
Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività . L'impresa è abilitata ad offrire il servizio a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. L'esercizio commerciale potrà essere aperto al pubblico a seguito del conseguimento della prevista Licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente ( vedi L.155/05 )
Ai sensi dell'articolo 19 della legge n.241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
In mancanza di rilievi da parte dello stesso, i titolari di autorizzazione sono tenuti all'iscrizione al R.O.C ( registro degli operatori di comunicazione ) .Dal sito www.agcom.it dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, competente alla tenuta del registro, sarà possibile scaricare la modulistica occorrente.
Le apparecchiature utilizzate per l'espletamento di tali servizi non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 1 C.2 all 10 del D.L. n.259 del 1/08/2003, e pertanto chi offre detti servizi non è tenuto al versamento di alcun contributo per diritti amministrativi
TUTTI I DECRETI-NORME DI ATTUAZIONE SUGLI INTERNET POINT
Decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2005
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
GU n. 190 del 17 agosto 2005
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
- Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155; - Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; - Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni; - Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17; - Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'identificazione degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle comunicazioni telematiche; - Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;Decreta:
Art. 1. - Obblighi dei titolari e dei gestori
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in conformita' alla legge in vigore.
3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralita' di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo e' in ogni modo tenuto a vigilare affinche' non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono raccolti e conservati con modalita' informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorita' locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.
Art. 2. Monitoraggio delle attivita'
1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i dati registrati siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano l'inalterabilita' e la non accessibilita' da parte di persone non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.Art. 3. Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate
1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validita' superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, universita' ed altri istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.Art. 4. Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili
1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.
Art. 5. Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attivita' di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;
b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);
c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro delle comunicazioni Landolfi
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie StancaCircolare del Ministero dell'interno n. 557/2005
Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9 - Circ. n. 557 PAS 12982D (22)
Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.Le misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamare particolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.
Art. 7 "Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telecomunicazioni." Disciplina della licenza.
L'articolo 7 del D.L. n. 144 stabilisce che, a decorrere dal 17 agosto 2005 e fino al 31 dicembre 2007, "chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore".
Con tutta evidenza l'articolo in questione non si applica ai servizi postali né ai servizi di telecomunicazione offerti all'utenza attraverso gli strumenti commerciali propri e, comunque, diversi dalle fattispecie specificamente indicate dallo stesso articolo. Esso, inoltre, espressamente esclude l'assoggettamento a licenza della mera "installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale", sicché la tassatività dell'esclusione implica che la licenza occorre per l'offerta al pubblico - in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto corrente di cui si dirà appresso) tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in parola, come non incide sulle attribuzioni del Ministero delle Comunicazioni in materia di servizi di telecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così neppure incide sulle attribuzioni degli Enti locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statuale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. concernenti:
a) le autorizzazioni di polizia (Titolo I - Capo III), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni per il rilascio, la sospensione e la revoca);
b) i controlli e le sanzioni (Titolo I - Capo IV), e, particolarmente, l'art. 16 (controlli) e l'art. 17 (sanzioni penali);
c) la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III - Capo II), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 92 (ulteriori condizioni di rilascio), 93 (conduzione tramite rappresentanza) e 100 (sospensione della licenza per motivi di pubblica sicurezza); e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra cui gli artt. 152 e 153).In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla Questura, con le modalità indicate nella circolare ministeriale 11001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso, redatta in conformità al modello in all. 1, sarà corredata di copia della dichiarazione già inoltrata al Ministero delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 259, e di copia della documentazione di trasmissione. Per installazioni che non dovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25, la domanda sarà acquisita con riserva di verifica presso il Ministero competente.
Analoghe modalità dovranno osservarsi per la regolarizzazione degli esercizi già operanti, per i quali il comma 2 dell'art. 7 consente di richiedere la licenza entro il 26 settembre 2005.
Si chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione, la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990).
Ciò implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno svolgere gli accertamenti di rito, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, dandone comunicazione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, anche ai fini di un eventuale approfondimento informativo nelle sedi più appropriate, e, se trattasi di stranieri, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, al fine di un eventuale approfondimento attraverso i canali di scambio informativo con gli organi di polizia esteri.
Di converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un Commissariato di pubblica sicurezza o di un Comando territoriale dei Carabinieri, i predetti Uffici, verificata la completezza della documentazione, provvederanno a
trasmettere rapidamente il carteggio alla Questura, corredato delle informazioni di competenza e segnalando le eventuali controindicazioni ai fini della sicurezza.
Nel rammentare che il diniego della licenza è suscettibile di ricorso gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si richiama l'attenzione sull'esigenza che gli elementi addotti nella motivazione non arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni e degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.Ove le controindicazioni dovessero emergere successivamente e, comunque, in ogni altro caso in cui si verifichino successivamente le condizioni negative di cui all'art. 11 e all'art. 92 del TULPS, si provvederà in via di autotutela, anche a mente dell' art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, informando anche il Ministero delle Comunicazioni per i provvedimenti di competenza.
- Decreto interministeriale 16 agosto 2005.
Si richiama l'attenzione sul fatto che le attività disciplinate dall'art. 7 sono specificamente sottoposte alle disposizioni tecniche del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, adottato il 16 agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche sul sito web di questo Ministero (www.interno.it); esse ineriscono principalmente:
- all'obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi telefonici o telematici offerti;
- alle misure che debbono essere adottate al fine di impedire l'accesso ai predetti servizi in assenza della previa identificazione;
- al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati fino al 31 dicembre 2007, a disposizione degli organi giudiziari e di polizia, come specificato nel medesimo decreto.
Si rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che l'osservanza degli obblighi ivi prescritti prescinde dal regime autorizzatorio delle attività esercitate e va quindi assicurata anche da parte di coloro che già svolgono le attività in argomento, indipendentemente dagli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7. In particolare, gli obblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò non esclude che l'identificazione avvenga contestualmente a quella richiesta a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S..- Disciplina dei controlli.
Anche relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati all'applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 i controlli vanno effettuati ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a mezzo di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato che l'accesso ai dati di registrazione e di monitoraggio specificamente indicati dal decreto interministeriale del 16 agosto è riservato, per espresse disposizioni dello stesso decreto (art. 1, comma 1, lettera e), e comma 2) e dell'art. 7 (comma 5) del D.L. n. 144, agli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale, nonché al personale della Polizia postale e delle comunicazioni specificamente designato, il quale potrà accedere ai dati del traffico telematico solo previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.
Per completezza si aggiunge che l'esercizio delle attività qui in argomento in assenza di licenza, o in violazione degli obblighi ad esse inerenti, rientra fra le fattispecie previste e punite dall'art. 17 del Testo Unico delle leggi di P.S., appositamente richiamato, fra le disposizioni del Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3 dell'art. 7 qui in commento.
Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal codice di procedura penale per l'interruzione delle attività costituenti reato
.
.
legge internet point
come gestire un centro trasmissione dati
legge antimafia